Nella sentenza 20 marzo 2024 n. 11599, la Corte di Cassazione si è espressa sul caso del titolare di una cava di argilla che, durante l’attività di scavo, ha rinvenuto dei rifiuti abusivamente interrati in precedenza da altri e per la quale ha effettuato attività di gestione, spostandoli e ammassandoli in zone interne alla stessa area di cava, non essendo però espressamente autorizzato.
Secondo i giudici della Corte, le azioni poste in essere dal titolare di cava si configurano come attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 152/06. Il titolare avrebbe dovuto procedere alla bonifica del sito allertando le competenti autorità invece di continuare imperterrito le attività di scavo, limitandosi a spostare i rifiuti rinvenuti in zone della cava non interferenti con i fronti di scavo.