L’impresa autorizzata al recupero End of Waste dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) può miscelare i rifiuti ammessi al processo senza dover richiedere un’autorizzazione specifica per l’operazione di miscelazione. Lo chiarisce il Ministero dell’Ambiente con la risposta a interpello 15 ottobre 2025, n. 190663, resa a seguito di un quesito posto da una Provincia.

Il Dicastero osserva che il D.M. 127/2024, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da C&D per la produzione di “aggregato recuperato”, non vieta la miscelazione dei rifiuti funzionale al recupero, purché essa riguardi esclusivamente le tipologie elencate nel regolamento e non comprometta il successivo processo autorizzato di End of Waste.

Di conseguenza, l’operazione di recupero può comprendere anche la miscelazione preliminare dei rifiuti ammissibili senza necessità di un titolo ad hoc per l’operazione R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a recupero), come definita dal D.Lgs 152/2006. Il chiarimento semplifica l’operatività degli impianti, evitando oneri autorizzativi aggiuntivi quando la miscelazione è parte integrante e funzionale del processo EoW previsto dalla normativa vigente.