Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con Parere n.16209 del 30 gennaio 2025, ha risposto all’Interpello ambientale della Regione Veneto in merito all’applicazione dell’art.216 comma 8-septies del D.Lgs. 152/2006.
Nel suo Parere, il Ministero dell’Ambiente specifica che gli impianti industriali autorizzati con AIA possono utilizzare i rifiuti non pericolosi riportati nella lista verde del Regolamento UE n. 1013/2006 nel loro ciclo produttivo in sostituzione di materie prime. Questo a condizione che sia rispettato il relativo documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques Reference Document – BREF) e che tale utilizzo sia comunicato, 45 giorni prima dell’avvio dell’attività, all’autorità ambientale competente.
Tale tipologia di utilizzo è configurabile come “recupero diretto dei rifiuti”, al quale non risulta applicabile la normativa End of Waste che regola la cessazione della qualifica di rifiuto.