Con la risposta all’interpello n. 19419 del 3 febbraio 2025, il Ministero dell’Ambiente ha precisato che le quantità massime di rifiuti impiegabili per le diverse operazioni di recupero in regime semplificato del conglomerato bituminoso non possono essere sommate per un’unica attività di recupero End of Waste.

Il chiarimento si basa sulle disposizioni del DM 69/2018, che definisce i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso, e sulle prescrizioni del DM 5 febbraio 1998, che regolamenta il recupero semplificato dei rifiuti non pericolosi. L’articolo 7 di quest’ultimo decreto stabilisce che il quantitativo massimo di rifiuti recuperabili è specificato per ciascuna attività nell’Allegato 4 e quindi senza possibilità di cumulo, secondo i chiarimenti del MASE.

Il Ministero ha inoltre chiarito che i “materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate” previsti dal DM 5 febbraio 1998 non rientrano tra gli utilizzi del granulato di conglomerato bituminoso, il prodotto End of Waste ottenuto secondo il DM 69/2018.