Con la risposta all’interpello n. 14156 del 28 gennaio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito importanti chiarimenti sulla combustione in loco di sfalci e potature derivanti da attività agricole e forestali.

L’attività, secondo il MASE, non è attività di gestione dei rifiuti allorquando ricorrono tutte le condizioni previste dal testo unico ambientale, relative a tipologia di attività (raggruppamento e abbruciamento), quantità di materiale (piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro), tipologia di materiali (materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo n. 152 del 2006), luogo di svolgimento dell’attività (medesimo luogo di produzione di tali materiali vegetali) e scopo della stessa attività (per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti).