La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 25633 del 5 luglio 2022, ribadisce che la qualifica di una cosa come rifiuto preesiste alle sue possibili vicende negoziali, sia per le sue caratteristiche oggettive che per le espresse classificazioni-catalogazioni operate dal legislatore nazionale.
Se così non fosse, il commercio di rifiuti escluderebbe in radice la natura di “rifiuto” dei beni oggetto di traffico per il sol motivo che l’acquirente vi trovi una qualche utilità, a prescindere dalla necessità delle operazioni di recupero necessarie alla cessazione della qualità di rifiuto stesso.