Il MASE, con la risposta all’interpello n. 121740 del 26 giugno 2025, ha fornito chiarimenti sull’utilizzo, per la produzione di biogas, di prodotti EOW. In particolare, il Ministero ha precisato che tra le condizioni da rispettare del DM 5046/2016 ai fini della qualifica del digestato come sottoprodotto, vi è l’alimentazione esclusiva con i materiali del comma 1, art. 22, tra i quali non compaiono biomasse ottenute dal recupero di rifiuti organici agricoli, alimentari ed agroalimentari.

Il Ministero ha dunque concluso che il digestato, prodotto ed ottenuto con l’impiego delle matrici summenzionate, non può essere ricondotto alla disciplina di sottoprodotto ai fini dell’utilizzo per finalità agronomiche.