Con la risposta a interpello n. 138506 del 22 luglio 2025, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito il quadro autorizzativo per chi trasforma terre e rocce da scavo (EER 17 05 04) in “aggregato recuperato”. Se l’operazione segue le prescrizioni del DM 127/2024 e punta alla produzione di un End-of-Waste (EoW), l’impianto deve essere autorizzato con procedimento ordinario ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
Diverso il caso in cui lo stesso materiale sia conferito direttamente a un intervento di recupero ambientale (operazione R10) senza diventare prodotto EoW: in tal scenario, l’impresa può operare in regime semplificato secondo gli artt. 214-216 e le condizioni tecniche del DM 5 febbraio 1998 (limiti quantitativi, controlli analitici, emissioni).
Il Ministero ricorda infine che, in entrambi gli iter, restano fermi gli obblighi del Decreto 5/2/1998 su valori limite e procedure d’esercizio, a garanzia che il recupero avvenga senza impatti ambientali.
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