Secondo il TAR Campania (Sentenza 21/03/2022, n. 769) l’Autorizzazione Unica ex Art. 208 del Dlgs n. 152/2006 costituisce il provvedimento finale di un procedimento, nel quale convergono tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, afferenti ai campi dell’ambiente, dell’urbanistica, dell’edilizia, delle attività produttive, i quali sono da essa sostituiti ad ogni effetto (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2733/2020): “nel provvedimento autorizzatorio in esame sono state, cioè, riunite e concentrate dal Legislatore tutte le competenze amministrative di verifica e controllo di compatibilità con le varie prescrizioni urbanistiche, di pianificazione settoriale, nonché l’accertamento dell’osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell’impianto in armonia col territorio di riferimento, dal momento che l’articolo 208, comma 6, del Dlgs n. 152/2006 , assegna al provvedimento regionale conclusivo del procedimento una funzione sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di altre Autorità territoriali” (Tar Lazio, Roma, Sezione II, n. 10981/2020). Ad un simile modulo procedimentale abilitativo, disciplinato con riferimento al settore speciale della gestione dei rifiuti, non è, quindi, logicamente affiancabile o sovrapponibile quello dell’AUA, codificato in via generale dall’articolo 3 del Dpr n. 59/2013, pena, altrimenti, una ingiustificata duplicazione di attività amministrative.