Nella sentenza 5 agosto 2022 n. 780, il TAR Lombardia chiarisce che la qualificazione di un materiale quale “End of waste” non dipende unicamente dalle sue caratteristiche intrinseche, ma anche da condizioni esterne che possono sussistere e persistere oppure no. Quindi, argomentano i giudici, non è detto che un materiale sia “End of waste” per sempre, potendo una condizione esterna venire meno nel corso del tempo.
Questo vale in particolare per la certezza dell’utilizzo del materiale qualificato “end of waste” e non è sufficiente allo scopo l’affermazione generica dell’esistenza di una domanda, occorrendo al riguardo la dimostrazione dell’impiego di quel materiale in uno specifico processo produttivo. Non basta, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, che il materiale sia venduto a terzi e da questi ad altri e così via, ma è necessario che, eventualmente anche dopo passaggi intermedi, il materiale sia concretamente utilizzato.