Con risposta a interpello n. 174946 del 31 ottobre 2023 il MASE ha chiarito che i materiali derivanti dal trattamento di terreni di bonifica cessano di essere rifiuti solo se conformi alle CSC per i “siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale” (Colonna A).
I materiali conformi alla Colonna B non possono, invece, raggiungere EOW in quanto non è possibile considerare come materia prima una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d’uso del sito in cui deve essere utilizzata, fatta salva l’eventuale applicazione delle regole EOW per i rifiuti da C&D.