Con senta del 31 agosto 2023 n. 2958, i Giudici del TAR Sicilia hanno ricordato, richiamando i contenuti del comma 12 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, che l’Autorizzazione Unica alla gestione rifiuti ex art. 208 del TU ambiente può essere modificata prima della scadenza dopo almeno 5 anni dal rilascio e nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili. La presenza di tali condizioni deve essere dimostrata da parte dell’Amministrazione.