In merito alla possibilità di applicare una MISP nel caso di rifiuti abbandonati, con risposta ad interpello 1 agosto 2024, n. 143191, il MASE ha chiarito che l’art. 239, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, prevede che le disposizioni del Titolo V della Parte IV, relative alla bonifica dei siti inquinati, non si applicano all’abbandono dei rifiuti, che è disciplinato dal Titolo I della Parte IV. Ne consegue che è esclusa la possibilità di applicazione della normativa sulla bonifica dei siti contaminati alle ipotesi di abbandono di rifiuti, dovendosi procedere ai sensi del Titolo V della Parte IV solo al superamento dei valori soglia.
Qualora, valutazioni specifiche compiute per il singolo caso, portino a escludere la possibilità concreta di rimuovere i rifiuti e, pertanto, risulti inevitabile che gli stessi rimangano in sito, è quindi possibile realizzare interventi di confinamento permanente in sito il cui regime autorizzatorio è quello previsto per le discariche.