Nella sentenza 21 marzo 2023, n. 2836, i Giudici del Consiglio di Stato hanno rilevato come il nuovo testo dell’art. 9 della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale 11 febbraio 2022 n. 2, incrementi la tutela dei valori ambientali e paesaggistici nell’ottica della salvaguardia delle generazioni future e dello sviluppo sostenibile. I giudici hanno poi ricordato che il parere di compatibilità paesaggistica costituisce un atto endoprocedimentale emanato nell’ambito di quella sequenza di atti ed attività preordinata al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica (o del suo diniego). Anche se decorso il termine per l’espressione del parere vincolante ex art. 146 del D.Lgs. 42/04 (pari a 45 giorni), la Soprintendenza può comunque rendere un parere in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento; in tal caso il parere perde però il suo carattere vincolante e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione competente per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
I Giudici rammentano poi che, ove l’interessato (richiedente l’autorizzazione paesaggistica) non ottemperi all’onere di mettere in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica della valutazione amministrativa (in caso di diniego dell’autorizzazione) e si fronteggino opinioni divergenti parimenti plausibili, il Giudice deve far prevalere la posizione espressa dall’organo istituzionalmente competente ad adottare la decisione.
Infine, la sentenza ribadisce come l’opzione zero (non realizzazione dell’opera) possa e debba essere consentita.