Il Consiglio di Stato, nella sentenza 8 aprile 2024, ha ricordato che le prescrizioni e i vincoli stabiliti dal Piano Ambientale di un Parco prevalgono sulle (eventuali) differenti prescrizioni della strumentazione urbanistica comunale, nel caso in cui ciò sia espressamente previsto da una legge regionale.
Nel caso in questione, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’ampliamento del perimetro del Parco regionale dei Colli Euganei, con l’inclusione di un compendio industriale attivo sin dagli anni Cinquanta, effettuato da parte dell’ente gestore attraverso l’adozione del Piano Ambientale.

Questo alla luce della L.R. del Veneto 38/1989, che ha espressamente attribuito all’ente gestore del Parco, attraverso il Piano ambientale, la possibilità di apportare delle modifiche al perimetro del Parco e che ha, inoltre, disposto che l’approvazione del Piano ambientale comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l’automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi.

Secondo i giudici, infine, il fatto che originariamente il compendio industriale in questione non fosse stato inserito nel perimetro del Parco, non è elemento di per sé sufficiente a determinare l’illegittimità dell’ampliamento del parco con inclusione del compendio, in quanto “la valutazione degli aspetti naturalistici e ambientali di un determinato territorio non ha natura statica ben potendosi, a seguito di nuove scelte dei soggetti preposti alla tutela e alla valorizzazione del territorio, evolversi nel corso del tempo”.