Il TAR Veneto, con la sentenza n. 67 del 17 gennaio 2025, ha stabilito che le imprese possono ottenere un rimborso spese se la Pubblica Amministrazione ritarda la conclusione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per progetti legati al PNRR, al PNC o al PNIEC.

Secondo l’articolo 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, questi procedimenti devono rispettare tempi rigorosi, con conseguenze pecuniarie in caso di ritardi. Se la VIA non viene conclusa nei termini, l’impresa può diffidare l’Amministrazione e, in caso di mancata risposta, ricorrere al giudice. Nel caso specifico, il TAR ha accertato il superamento dei tempi previsti e l’inerzia dell’Autorità, disponendo la restituzione del 50% degli oneri istruttori versati, come previsto dal comma 2-ter dello stesso articolo.