Con sentenza n. 5241 del 21 giugno 2024, i giudici del Consiglio di Stato chiariscono che il PAUR non sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati rilasciati all’interno della conferenza di servizi, ma, più limitatamente, li ricomprende. La Corte Costituzionale ha, a più riprese, evidenziato come il PAUR non comporta un assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell’opera e non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all’esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, ma li ricomprenda nella determinazione che conclude la conferenza di servizi.
Gli atti ricompresi nel PAUR conservano quindi la propria autonomia anche processuale e vanno impugnati entro i termini di legge, senza aspettare la pubblicazione del PAUR.