Due le novità in materia di VIA recate dal Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, in vigore dal 18 maggio.
Viene soppresso nell’elenco dei progetti sottoposti a VIA statale (Allegato II alla parte II del D.lgs. 152/06) la fattispecie di cui al punto 4) “Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 km”.
Modificato poi l’art. 25 del D.lgs. 152/06, integrando il comma 5 con la previsione che il provvedimento di proroga del decreto VIA non può contenere prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario nel caso in cui il contesto ambientale di riferimento non sia cambiato