Il TAR Lombardia (sezione di Brescia), nella sentenza n. 226 del 15 marzo 2023, relativa al ricorso di una società che intende realizzare un impianto di trattamento rifiuti contro la valutazione negativa di impatto ambientale del progetto espressa dalla Provincia all’esito della conferenza di servizi decisoria della VIA, ha ricordato che non vi è alcun obbligo per l’amministrazione chiamata a valutare l’impatto ambientale di un’opera di utilizzare lo strumento delle prescrizioni per superare le criticità emerse nel corso dell’istruttoria e che il ricorso a tale strumento è una scelta discrezionale, all’interno di una valutazione costi-benefici connotata da ampia discrezionalità.

Il giudice ha inoltre ricordato che il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte discrezionali delle amministrazioni, quali quelle in materia di VIA, non è sostitutivo ma è necessariamente limitato alle ipotesi di manifesta illogicità o incongruità della decisione, di palese travisamento del dato fattuale o di macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria.

Infine ha affermato come in linea generale non sia ammissibile, al fine di superare le criticità rilevate nella comunicazione dei motivi ostativi, proporre da parte dell’istante una pluralità di proposte progettuali o di promettere la presentazione di modifiche progettuali: le amministrazioni devono pronunciarsi su di una proposta e non scegliere tra più soluzioni alternative.

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