La Corte di Cassazione, nella sentenza 9 gennaio 2024 n. 688, ricorda che, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06, nel caso in cui le acque meteoriche di dilavamento vengano in contatto con sostanze inquinanti o pericolose, non possono più essere considerate come semplici acque meteoriche di dilavamento e il relativo scarico va quindi autorizzato ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06.