Con la risposta a interpello del 3 settembre 2026, prot. n. 182771, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito chiarimenti sul rapporto tra l’art. 133, comma 2, e l’art. 137, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento agli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti sul suolo.
L’interpello, presentato dalla Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna, traeva origine da una problematica riscontrata nell’ambito delle attività di vigilanza su un agglomerato di circa 10.000 abitanti equivalenti.
L’agglomerato dispone di un impianto di depurazione con capacità di trattamento pari a circa 5.000 abitanti equivalenti, mentre una parte dello stesso non risulta adeguata alla disciplina vigente, con la conseguente presenza di numerosi scarichi recapitanti sul suolo in assenza di autorizzazione.
Trattandosi di un agglomerato superiore a 2.000 abitanti equivalenti, lo stesso avrebbe dovuto essere dotato di rete fognaria ai sensi dell’art. 100, comma 1, del D.Lgs. 152/2006. Secondo quanto rappresentato nell’interpello, inoltre, non ricorrevano né le condizioni di cui all’art. 100, comma 3, relative agli insediamenti, installazioni o edifici isolati, né l’eccezione prevista dall’art. 103, comma 1, lett. c) per gli scarichi di acque reflue urbane o industriali per i quali sia stata accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, rispetto ai benefici ambientali conseguibili, del recapito in corpi idrici superficiali.
In assenza di tali presupposti, gli scarichi sul suolo risultavano pertanto ricadere nel divieto generale previsto dall’art. 103, comma 1, con conseguente impossibilità di ottenere un’autorizzazione allo scarico.
La questione sottoposta al Ministero riguardava il regime sanzionatorio applicabile a tali scarichi.
L’art. 133, comma 2, prevede una sanzione amministrativa per chi apre o effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie senza l’autorizzazione prevista dall’art. 124, oppure continua ad effettuarli dopo la sospensione o la revoca del titolo.
L’art. 137, comma 11, prevede invece la sanzione penale dell’arresto sino a tre anni per chi non osserva i divieti di scarico stabiliti dagli artt. 103 e 104.
Il dubbio nasceva anche dal fatto che, diversamente da altre disposizioni dell’art. 133, il comma 2 non contiene la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca reato”.
Secondo il Ministero, le due fattispecie hanno un diverso ambito applicativo.
L’art. 133, comma 2, riguarda lo scarico di acque reflue domestiche che, pur essendo concretamente abusivo perché privo dell’autorizzazione prevista dall’art. 124, oppure effettuato dopo la sospensione o revoca del titolo, risulta astrattamente suscettibile di autorizzazione.
Diversa è la situazione disciplinata dall’art. 137, comma 11 dove la disposizione sanziona la violazione dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104, che il Ministero qualifica come divieti operanti a monte rispetto al regime autorizzatorio, ferme restando le specifiche eccezioni previste dalla legge.
Pertanto, quando lo scarico ricade in uno dei divieti previsti dagli artt. 103 o 104 e non è applicabile alcuna delle relative deroghe, non si è semplicemente in presenza di uno scarico privo di autorizzazione: si tratta di uno scarico non autorizzabile già in astratto.
Il MASE conclude quindi che, qualora l’assenza del titolo autorizzatorio derivi proprio dalla sussistenza di un divieto di scarico previsto dagli artt. 103 o 104 e non ricorra alcuna delle eccezioni tassativamente previste, la condotta è sanzionata ai sensi dell’art. 137, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, e non dell’art. 133, comma 2.
Il discrimine individuato dal Ministero non è dunque rappresentato dalla sola natura domestica del refluo, ma dalla possibilità giuridica dello scarico di essere autorizzato in quanto: se lo scarico è astrattamente autorizzabile ma manca il titolo, opera il regime amministrativo; se invece lo scarico è vietato dalla legge e non ricorre alcuna eccezione, trova applicazione la fattispecie penale.