Risponde così il TAR Vento (con sentenza n. 832 del 30/05/2022) a tutte aziende produttrici di fertilizzanti e di compostaggio che avevano impugnato talune prescrizioni della DGR n. 813 del 22/06/2021 avente per oggetto “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE”.

La Regione, secondo il TAR, limitando l’uso di taluni fertilizzanti nelle zone vulnerabili in relazione a specifiche caratteristiche dei terreni, non ha contrasto con le attribuzioni statali previste dal D.Lgs. 75/2010 ed è intervenuta nel solco delle possibili interrelazioni tra la tutela dell’ambiente – materia di esclusiva competenza statale, e l’agricoltura, materia rientrante nella competenza generale e residuale delle Regioni.