In risposta ad un interpello ambientale del 9 febbraio 2024, il MASE ricorda quanto riportato nell’Allegato 3 al D.M. 46/2019 che prevede che, qualora l’area a destinazione agricola sia utilizzata per finalità diverse dalla produzione agroalimentare e dall’allevamento, ma comunque per finalità consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, l’analisi di rischio dovrà tener conto del diverso scenario di esposizione. In tal caso, per l’individuazione degli interventi di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, dovrà essere utilizzata la procedura di analisi di rischio di cui all’Allegato 1 alla parte IV, Titolo V, del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando la valutazione della necessità di acquisire ulteriori parametri chimico-fisici, geologici e idrogeologici che consentano di definire il modello concettuale di riferimento e il rischio sanitario-ambientale.

Al contrario, nel momento in cui muta lo scenario di esposizione per effetto della variazione dell’utilizzo e conseguente uso per la produzione agroalimentare e per l’allevamento, l’espletamento della procedura di analisi di rischio ex D.Lgs. n. 152/2006 potrebbe non essere più idoneo a garantire la compatibilità dello stato ambientale del sito con l’utilizzo corrente. In altre parole, l’utilizzo dell’area per la produzione agricola e l’allevamento è elemento idoneo a modificare il modello concettuale preso come riferimento per l’elaborazione dell’analisi di rischio.
Di conseguenza, a seguito della variazione dell’utilizzo dell’area, l’analisi di rischio non sarà più attuale e dovrà essere rielaborata. In caso di utilizzo dell’area per la produzione agricola e l’allevamento, dovrà essere garantita la compatibilità dello scenario ambientale con tale uso. A tal fine si renderà necessario, ricorrendone i presupposti, applicare il D.M. n. 46/2019.

In risposta poi ad un altro interpello relativo alla mancata di individuazione di limiti di riferimento per il parametro Bario nel D.M. n. 46/2019, il MASE ha chiarito che, nel caso in cui l’area a destinazione agricola sia utilizzata per finalità diverse dalla produzione agroalimentare e dall’allevamento, consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, si applicano i limiti di cui alla Tabella 1, Parte IV, Titolo V, Allegato 5 del D.Lgs. 152/06.
Nel caso in cui invece l’area a destinazione agricola sia effettivamente utilizzata per produzioni agroalimentari, il limite per il parametro Bario debba essere sottoposto alla valutazione dell’ISS.