La L.R. 4/2023, in vigore dal 17 novembre, ha modificato l’art. 21 del L.R. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), escludendo dall’ambito di applicazione dei criteri di localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti le discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell’area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica. Rimangono fermi l’obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa e la realizzazione delle discariche, secondo criteri e modalità di cui al D.lgs. 36/2003. L’autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori.