Il 18 novembre è entrata in vigore la Legge 175/2022 di conversione in legge del D.L. 144/2022.

Il comma 1 dell’art. 22 stabilisce che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti, di cui all’art. 198-bis del D.Lgs. 152/06, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede la nomina di Commissari ad acta nel caso di inerzia delle autorità competenti, con riferimento ai procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi ad interventi previsti dal Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti ed al PNRR.

Ai fini del perseguimento della resilienza energetica nazionale, l’art. 10 affida al Ministero dell’Interno, al Ministero della Giustizia ed agli uffici giudiziari il compito di utilizzare direttamente, o tramite affidamento in concessione, i beni demaniali o in uso per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo alle risorse del PNRR, con la facoltà di costituire Comunità Energetiche Rinnovabili nazionale anche in deroga ai requisiti del D.Lgs. 199/2021 (art. 31, comma 2, lettere b) e c)).