Con legge 97/2023 è stato convertito in legge il DL 25 maggio 2023, n. 57, cd. “DL Regioni”.
La legge di conversione introduce delle novità in materia di produzione di energia da impianti alimentati da biogas e biomassa e misure urgenti per incrementare la produzione di biometano.

In particolare, l’art. 3-ter introduce la possibilità per impianti alimentati da biogas e biomassa – che beneficiano di incentivi in scadenza al 31 dicembre 2027 ovvero che entro il medesimo termine rinunciano agli incentivi – di godere di prezzi minimi garantiti ovvero di integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, che devono essere definiti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (28 luglio 2023).

Al fine di incrementare la produzione di biometano, il nuovo articolo 3-quinquies introduce modifiche all’art. 8-bis del D.lgs. 28/2011,  prevedendo la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione.

La legge di conversione conferma la possibilità, entro il 28 settembre 2023, di proporre nuove istanze per la realizzazione di nuovi impianti di rigassificazione. L’art. 3 del decreto convertito dispone che l’autorizzazione per la costruzione, ovvero per l’esercizio di tali impianti, è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.lgs. 152/06 (VIA, verifica di assoggettabilità alla VIA), della durata massima di 200 giorni dalla data di ricezione dell’istanza.