Il 30/12/2024 è entrato in vigore il D.Lgs. 190/2024 (cosiddetto Testo Unico Rinnovabili), che introduce importanti semplificazioni dell’iter autorizzativo degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER).
Il decreto mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure.
Tra le principali novità, si segnala la riduzione a tre delle procedure amministrative previste per la costruzione e l’esercizio degli impianti (art. 6):
– attività libera (art. 7), per gli impianti più piccoli elencati nell’Allegato A del decreto, la cui realizzazione non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o attivi amministrativi di assenso comunque denominati, ad eccezione degli interventi ricadenti in aree a tutela paesaggistica.
– Procedura Abilitativa Semplificata (art. 8), per gli impianti di media potenza elencati nell’Allegato B del decreto, che prevede la presentazione di un progetto al comune tramite la piattaforma SUER secondo un modello unico adottato con decreto del MASE. La durata del procedimento va da 30 a 60 giorni (in caso di sospensione e richiesta di integrazioni), decorsi i quali il progetto si intende autorizzato, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego. L’art. 8 del decreto sostituisce l’attuale disciplina della PAS.
– Autorizzazione Unica (art. 9), per gli impianti più grandi elencati nell’Allegato C del decreto. L’art. 9 del decreto sostituisce l’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, che viene abrogato, e riscrive in maniera più chiara il procedimento autorizzatorio, soprattutto in relazione alle tempistiche. Il provvedimento finale comprende anche le valutazioni di impatto ambientali, ove applicabili.
La domanda di Autorizzazione Unica va presentata, mediante la piattaforma SUER, alla regione o al MASE. Il termine di conclusione della Conferenza per il rilascio dell’autorizzazione unica è di 120 giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di 60 giorni nel caso di progetto sottoposti a screening VIA o per un massimo di 90 giorni nel caso di progetto sottoposti a VIA.
In caso di VIA o di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, il procedimento ambientale non può superare i due anni dal suo avvio.