Il terzo Decreto Sostegni (D.L. n. 4 del 27/01/2022) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese…” riporta taluni novità per le energie rinnovabili, in particolare:

  • Articolo 14 – Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW: il comma 1 attribuisce ad ARERA il compito di provvedere ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 01/01/2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  • Articolo 15 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore: il comma 1 dispone che alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
  • Articolo 16 – Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili: la norma prevede l’applicazione, a decorrere dalla data del 01/02/2022 e fino alla data del 31/12/2022, sull’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia.

Il Gestore dei Servizi Energetici calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al 31/12/2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT, ovvero, qualora l’impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio;

b) il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

La norma non si applica ai piccoli impianti fino a 20 kW considerato il fatto che tali impianti sono spesso legati a configurazioni di autoconsumo di famiglie e piccole imprese.