Anche la Regione Emilia Romagna ha legiferato in materia di aree idonee; la Legge regionale n. 5/2026 (Legge regionale n.5 del 2026 » Demetra – Normativa, atti e sedute della Regione Emilia-Romagna) detta norme in materia di “Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio regionale”. Con tale legge, le Regione intende garantire la minimizzazione degli impatti sul paesaggio, sull’ambiente, sul patrimonio culturale, sul territorio, sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, nonché massimizzare l’individuazione delle aree nelle quali installare gli impianti a fonti rinnovabili per assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di 6,3 gigawatt incrementali rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2020, … prevedendo, a tale scopo, un potenziale incremento di potenza installata al 2030 di 10 gigawatt, assegnando priorità all’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi e favorendo l’uso di ambiti già urbanizzati, quali le aree industriali, artigianali, per servizi e logistica.
Oltre ai criteri di idoneità già indicati dalla normativa nazionale, la legge regionale individua le seguenti ulteriori categorie:
- le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di cento metri dai siti oggetto di bonifica ai sensi della parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella disponibilità del richiedente purché quest’ultimo non sia responsabile dell’inquinamento;
- le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di cinquanta metri dai data center e dagli impianti del Servizio Idrico Integrato (SII) ai soli fini dell’autoconsumo;
- le aree degli interporti;
- le aree del territorio urbanizzato classificate come aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali aventi destinazioni produttive esistenti;
- le cave ripristinate;
- le rotatorie stradali qualora gli impianti siano realizzati nel rispetto del Codice della Strada;
- per gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, le aree classificate dal piano urbanistico generale come ambiti specializzati per attività produttive esistenti;
- per gli impianti geotermici, le aree del territorio regionale in cui sia accertata la presenza della risorsa geotermica;
- le aree nella disponibilità dell’Autorità di Sistema Portuale, limitatamente alla produzione di energia per autoconsumo, per l’elettrificazione delle banchine e per i servizi per l’utenza portuale.
Per quanto concerne le superfici agricole, l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili è consentita nel rispetto del limite massimo complessivo dell’1,5 per cento della SAU regionale, determinata con riferimento all’anno 2020.