«La discrezionalità amministrativa e tecnica esercitata dall’ente pubblico nell’emanazione di norme regolamentari, invero, non può mai travalicare nel mero arbitrio e l’Amministrazione non può dirsi in alcun modo esonerata dal dovere di compiere una rigorosa, approfondita e scientificamente verificabile attività istruttoria, specialmente quando l’atto vada a incidere e limitare pesantemente l’esercizio di diritti costituzionalmente e comunitariamente tutelati, quali la libertà di iniziativa economica e il principio di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, strumentale al raggiungimento degli inderogabili obiettivi di decarbonizzazione e contrasto ai cambiamenti climatici».
Così si è espresso il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano con sentenza 131 del 15 giugno 2026 Giustizia Amministrativa – Provvedimenti TRGA Bolzano, annullando parte del Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 18/2025 con il quale veniva modificato il “Regolamento di esecuzione in materia di uso dell’energia da fonti rinnovabili” introducendovi, fra l’altro, un nuovo articolo che limitava l’installazione degli impianti agrivoltaici sui terreni agricoli ai progetti che rispettavano, cumulativamente, due requisiti morfologici e altimetrici: l’ubicazione entro una quota massima di 75 metri sopra il livello dei fiumi Adige e Isarco e una pendenza del suolo non superiore al 10 per cento.
Nel merito, il Tribunale ha evidenziato il macroscopico difetto di istruttoria che inficia l’individuazione dei criteri limitativi per la realizzazione degli impianti agrivoltaici: restrizioni territoriali alla localizzazione di impianti possono essere adottate, ma devono essere basate su approcci concreti e ripercorribili, e non risolversi in divieti che massimizzano le zone di esclusione in modo aprioristico.
Secondo il Tribunale: «… la discrezionalità amministrativa e tecnica esercitata dall’ente pubblico nell’emanazione di norme regolamentari, invero, non può mai travalicare nel mero arbitrio e l’Amministrazione non può dirsi in alcun modo esonerata dal dovere di compiere una rigorosa, approfondita e scientificamente verificabile attività istruttoria, specialmente quando l’atto vada a incidere e limitare pesantemente l’esercizio di diritti costituzionalmente e comunitariamente tutelati, quali la libertà di iniziativa economica e il principio di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, strumentale al raggiungimento degli inderogabili obiettivi di decarbonizzazione e contrasto ai cambiamenti climatici. L’esercizio del potere regolamentare deve, infatti, basarsi su presupposti di fatto correttamente accertati e su valutazioni tecniche verificabili, a pena di manifesta irragionevolezza e arbitrarietà».