Con sentenza 16 giugno 2023 n. 914, il Tar Puglia ha chiarito che in caso di AIA scaduta, nelle more del perfezionamento della richiesta di rinnovo, è illegittimo sospendere l’esercizio dell’attività in quanto il titolo continua ad essere efficace.

La motivazione è da ricercarsi nell’art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 che indica che laddove l’istanza di rinnovo dell’AIA non viene presentata nei termini di validità della stessa, l’AIA scade ma resta ancora efficace. L’art. 29-octies, comma 11, inoltre, stabilisce che “fino alla pronuncia dell’Autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso”.