Con sentenza 12232/2022 il TAR di Roma ha definito che in mancanza di certezza sulla sussistenza delle condizioni ex art. 35, comma 3 del D.L. 77/2021 (cd. “semplificazioni”) per l’aggiornamento dell’AIA in caso di integrazione del CSS come combustibile, l’autorità competente è legittimata ad ordinare la presentazione di una nuova istanza autorizzativa.

Nel caso di specie le incertezze riguardavano l’invariabilità della capacità produttiva dell’impianto e il rispetto dei limiti di emissione per il coincenerimento di rifiuti.

Ribadita, quindi, l’ampia discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione riguardo alle valutazioni operative della disciplina