Il DM 57/2023 che istituisce il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è entrato in vigore il 15/06/2023.

Il Decreto modifica l’attuale gestione e struttura dei registri di C/S e dei FIR e descrive le modalità, informatiche e cartacee, di gestione dei suddetti documenti in relazione al RENTRI.

Dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

a) a decorrere dal 18° mese ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;

b) a decorrere dal 24° mese ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;

c) a decorrere dal 30° mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati.

Alla data a) si applicano anche i modelli di FIR e di Registro C/S allegati al Decreto.

Sono obbligati a iscriversi alla piattaforma telematica:

  • enti e imprese che effettuano trattamento dei rifiuti;
  • produttori di rifiuti pericolosi, fatti salvi gli artt. 190 e 193 del TUA;
  • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o ne fanno commercio/intermediazione;
  • consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i comuni o loro consorzi e le comunità montane con riferimento ai rifiuti non pericolosi.