Con sentenza non definitiva del 14 luglio 2022, n. 6013, relativa a un giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dalla Regione Lazio in ordine al progetto di una discarica per rifiuti inerti, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la normativa di settore (Dir. 1999/31/CE, d.lgs. 36/2003) stabilisca l’equivalenza tra barriera geologica e barriera artificiale e che non sia possibile stabilire un valore minimo, relativo alla sola barriera geologica, al di sotto del quale esista un divieto assoluto di realizzazione di una discarica di inerti.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia formulato il seguente quesito alla Corte di giustizia UE: “se è conforme alla direttiva 1999/31/CE, Allegato I, l’ubicazione di una discarica in un’area di vuoto di cava, priva di barriera geologica naturale originaria, o comunque caratterizzata da una barriera geologica di limitata consistenza, in particolare nell’ipotesi in cui vi sia il dubbio che, nel pregresso esercizio dell’attività di cava, sia stata intercettata la falda originaria profonda”.