Il Consiglio di Stato, con sentenza 5 giugno 2023 n. 5457/2023, ha chiarito che una norma sulle aree protette che impedisce l’apertura di discariche all’interno di parchi naturali va letta in senso ampio, estendendosi ad altre attività di gestione rifiuti (nel caso di specie una piattaforma di trasferimento di rifiuti urbani).

Tale interpretazione va ricercata nella legge 394/1991, che ha la finalità di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese. Un elenco di attività proibite non va quindi letto in senso esaustivo e il divieto di apertura ed esercizio di discariche costituisce solo una specificazione delle attività vietate relative ai rifiuti.