Il Ministero risponde ad un interpello formulato dalla Città Metropolitana di Milano, chiarendo che il regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale (D.M. 152/2022) non si applica ai rifiuti con EER 170504 “terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503”, qualora provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica. Per il recupero di tali rifiuti devono essere attivati specifici procedimenti di autorizzazione ai senti dell’art. 184-ter per l’ottenimento della fattispecie End of Waste caso per caso.

Nel caso di rifiuti costituiti da EER 170504 provenienti da siti contaminati che abbiano cessato la qualifica di rifiuti a seguito di un’operazione di recupero autorizzata caso per caso, il Ministero condivide la possibilità di utilizzo degli stessi nel sito di provenienza se conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 Allegato 4 alla Parte Quarta, Titolo V del D.lgs. 152/06 in base alla specifica destinazione d’uso prevista dal progetto di bonifica. In tal caso è opportuno utilizzare, ai fini della verifica della conformità dell’eluato, le metodiche e i limiti del test di cessione di cui al D.M. 05/02/98.

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