L’art. 22 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, che contiene “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, prevede che “Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti … costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti“.

Nei procedimenti autorizzativi ad essi relativi, se non di competenza statale, “ove l’autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei Ministri … assegna all’autorità medesima un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia … il Consiglio dei Ministri nomina un Commissario ad acta“.