A partire dal 4 novembre 2022 è in vigore il D.M. 27 settembre 2022, n. 152, che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

Il decreto, costituito da 8 articoli e 3 allegati, reca nell’Allegato 1 i criteri “end of waste”, nell’Allegato 2 un elenco degli usi consentiti degli inerti recuperati e nell’Allegato 3 un facsimile della dichiarazione di conformità che, secondo quanto disposto dall’art. 5 del decreto, il produttore dell’aggregato recuperato deve redigere per ciascun lotto prodotto al fine di certificare il rispetto dei criteri “end of waste”.

I produttori interessati hanno 180 giorni di tempo (fino al 3 maggio 2023) per adeguarsi alle nuove regole presentando un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione al trattamento rifiuti o dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Il provvedimento prevede una fase di monitoraggio, disciplinata dall’art. 7, nei 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto; si tratta di una novità rispetto a quanto previsto negli altri decreti “end of waste”, che consentirà pertanto una verifica dei criteri e dei parametri fissati per questa tipologia di rifiuti.

Il Decreto è consultabile a questo LINK