Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con prot. n. 105145 del 18 maggio 2026) è intervenuto, con risposta a interpello ambientale, sulla corretta applicazione dell’art. 14 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.

Il quesito, posto dalla Regione Toscana, riguardava la possibilità per le amministrazioni comunali, nello svolgimento delle funzioni amministrative di controllo in materia di inquinamento acustico, di avvalersi non solo delle strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente e di personale comunale in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica, ma anche di soggetti esterni alla pubblica amministrazione, purché iscritti nell’elenco dei tecnici competenti in acustica.

Il MASE ha chiarito che le attività di vigilanza e controllo previste dall’art. 14 della Legge n. 447/1995 comportano l’esercizio di poteri ispettivi, quali l’accesso agli impianti e l’acquisizione di informazioni e documenti nonché l’adozione di provvedimenti amministrativi conseguenti (diffide, ordinanze sindacali, sospensione o limitazione di attività). Per tale ragione, esse rientrano nell’ambito delle competenze istituzionali dell’amministrazione e non possono essere delegate dal Comune a soggetti privati.

Ne consegue che il supporto tecnico può essere assicurato dalle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente e dal personale pubblico competente, ma le funzioni di controllo e vigilanza restano in capo all’amministrazione comunale e non sono esternalizzabili a tecnici privati, anche se qualificati come tecnici competenti in acustica.