Con decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 80, sono state dettate le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1991, la cosiddetta Nature Restoration Law che ha definito stringenti obiettivi in materia di ripristino degli ecosistemi terrestri e marini, agricoli, urbani e forestali sul territorio dell’Unione. Il regolamento è, come noto, immediatamente esecutivo in tutta Europa e non richiede, a differenza delle direttive, una legge di recepimento da parte degli Stati membri.

Nondimeno, considerata anche la complessità del provvedimento e l’articolazione delle tematiche trattate, si è ritenuto opportuno intervenire con uno specifico provvedimento normativo con il quale sono state designate le Autorità nazionali competenti (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – MASE – e Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare – MASAF) e individuate le Amministrazioni responsabili per l’attuazione del Piano nazionale di ripristino.

Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento, infatti, entro il 1° dicembre 2026 ogni Stato membro deve presentare alla Commissione Europea un progetto di Piano di ripristino redatto secondo quanto previsto dallo stesso regolamento. Secondo il decreto legislativo, i due ministeri MASE e MASAF, in quanto autorità nazionali competenti, assicurano il raccordo e il coordinamento delle attività relative alla redazione del Piano nazionale.

I due ministeri sono, inoltre, responsabili per l’attuazione del Piano con riferimento agli ecosistemi marini; regioni e province autonome, insieme agli enti gestori e alle autorità distrettuali, sono competenti per l’attuazione del Piano per quanto riguarda il ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e d’acqua dolce, degli ecosistemi marini all’interno dei siti della rete Natura 2000 ricadenti nelle acque territoriali, delle popolazioni di impollinatori nonché degli ecosistemi agricoli; inoltre avvalendosi dei consorzi di bonifica, regioni e province autonome sono responsabili per l’attuazione del Piano relativamente al ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali.

Infine, per quanto concerne il ripristino degli ecosistemi forestali, la responsabilità è sempre in carico alle regioni e province autonome insieme agli enti gestori delle aree protette e gli enti gestori delle aree forestali. Ai comuni, alle città metropolitane e alle province sono infine assegnate le responsabilità per l’attuazione del Piano in materia di ripristino degli ecosistemi urbani.