La L.R. 13 dicembre 2022 n. 28 ha modificato la L.R. 5/2010, al fine di adeguarla alle nuove disposizioni nazionali in materia di VIA nel frattempo entrate in vigore.

Uno degli adeguamenti riguarda l’esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VIA, in vigore nell’ordinamento nazionale dal 31/07/2021, degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a 90 giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a 30 giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.

I nuovi articoli 5-bis e 6-bis vengono introdotti rispettivamente in riferimento alla fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico di cui all’articolo 26-bis del D.Lgs. 152/2006 e alla procedura di valutazione preliminare di cui all’art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/06.