La Corte di Giustizia UE, con sentenza 25 maggio 2023 (causa C-575/21), nel risolvere la questione pregiudiziale posta da un giudice austriaco riguardo all’eventuale obbligo della valutazione ambientale di un progetto di riassetto urbano, ha ricordato che l’assoggettamento non dipende solo dalle dimensioni del progetto, ma anche dall’ubicazione e dalla tipologia.

Tale principio deriva dal fatto che un progetto di riassetto urbano nel centro storico di una città, caratterizzato da un ambiente urbano di limitato spazio, rischia di sottrarsi a priori dall’obbligo di realizzare una valutazione del proprio impatto ambientale in ragione della dimensione delle soglie di assoggettamento.

Il criterio delle dimensioni non può essere, invece, l’unica valutazione: occorre l’utilizzo dei criteri indicati nell’allegato II della Direttiva 2011/92/Ue (in Italia allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006), tra cui rientra l’ubicazione del progetto.