In risposta a un interpello proposto dalla Regione Liguria circa l’applicazione dell’art. 6, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 (per le modifiche dei piani, elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti, a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere) relativamente al caso di un impianto per lo smaltimento di rifiuti autorizzato ai sensi della procedura di cui all’art. 208 del 152 s.m.i. (l’approvazione regionale sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori) il MASE, con la risposta del 17 aprile 2026 ha precisato, richiamando la sentenza 984/2025 del Consiglio di Stato, che l’esclusione da VAS di cui al comma 6 art. 12 riguarda  “la sola localizzazione delle singole opere” (e non, dunque, cambiamenti d’uso e/o varianti urbanistiche).

Viene inoltre precisato che l’art. 208 del 152 “riguarda esclusivamente l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”, per cui laddove il progetto in autorizzazione riguardi l’ampliamento e/o il rinnovamento di un impianto esistente e non la localizzazione di un nuovo impianto, dovrebbe essere preceduta dalla VAS, ove prescritta, sulla variante urbanistica.