Il D.L. 13/2023, entrato in vigore il 25/02/2023, ha modificato l’art. 23 del D.Lgs. 152/06, eliminando dall’elenco dei documenti da presentare per l’avvio del procedimento di VIA l’atto di verifica preventiva di interesse archeologico ed introducendo, all’art. 25 del medesimo decreto, il comma 2-sexies che chiarisce che in ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinato alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi.

Il Ministero dell’Ambiente in data 3 marzo 2023 ha poi pubblicato sul suo sito ufficiale un comunicato in merito ai procedimenti di VIA in corso, dichiarando l’intenzione di comunicare tempestivamente la procedibilità per le istanze risultate carenti del solo atto di verifica preventiva di interesse archeologico e di considerare complete ai fini della procedibilità le istanze perfezionate con la documentazione richiesta anche se non integrate con il suddetto atto.

La comunicazione è consultabile alla questo LINK